Cosa è la RSU

RSU -  Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro, pubblico e privato, ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. 

 

Che ruolo svolge

Rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. Tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e un'ampia condivisione degli obiettivi. 

 

Cosa contratta

Il contratto integrativo nelle università disciplina diverse materie che hanno una importante ricaduta su vari aspetti dell’organizzazione degli atenei. Stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse per le progressioni economiche, la produttività collettiva e individuale, le indennità specifiche e gli incarichi, i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari, i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro, emana le linee di indirizzo e i criteri per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.
Si occupa anche delle implicazioni di innovazioni tecnologiche e negli assetti organizzativi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti, i criteri generali per la mobilità in caso di trasferimento d’ufficio in sedi diverse, le priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, le forme di copertura assicurativa del personale e delle attrezzature utilizzate nel telelavoro, programmi per l’attuazione delle pari opportunità sul lavoro, le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, gli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Centrali sono anche le linee di indirizzo, i criteri per facilitare l’attività dei dipendenti disabili e i criteri generali per l’istituzione e la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale.

 

Attuali componenti RSU

Ilaria Arena, Eugenio Bianchi, Lorenzo Locatelli, Sophie Mangili, Marina Margheron, Cristiana Pisoni.

 

Contatti: [email protected]

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura prevista dal Decreto Legislativo 81/2008, eletta o designata a cadenza triennale dai lavoratori e funge da portavoce con il datore di lavoro per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le funzioni del RLS sono state stabilite dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, e in particolare sono garantiti al RLS:

• l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

• la consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

• la consultazione in merito all’organizzazione della formazione (art. 37) e sulla designazione del RSPP, degli ASSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

• la ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

• la ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

• la ricezione di una formazione adeguata (non deve essere inferiore a quella prevista all’art. 37 D.Lgs. 81/2008);

• la promozione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

• la formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali deve essere di norma sentito;

• la partecipazione alla riunione periodica annuale (art. 35);

• la facoltà di effettuare proposte in merito all’attività di prevenzione;

• la funzione di avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;

• la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I lavoratori sono invitati a segnalare ai RLS situazioni di rischio percepito o presunto dovute alla mancata applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa, qualora non abbia ricevuto opportuno riscontro dal datore di lavoro.

Verrà garantita discrezione e riservatezza.

 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il triennio 2023/2025 (fine mandato 31.12.2025 e comunque fino a nuova nomina) sono:

Elisa Formenti
Giuseppe Pellegrini (triennio 2022-2024)
Alessandra Zucchelli

 

Contatti 
[email protected]

 

> Servizio di prevenzione e protezione

 

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