Che cos’è l’Apprendistato di III livello?

È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani che consente di conseguire un titolo di studio (laurea, master, dottorati di ricerca) o di svolgere attività di ricerca e contemporaneamente essere regolarmente assunti da un’impresa con la qualifica professionale che sarà acquisita attraverso il titolo. Questo contratto è normato dal D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 e D.M. 12 ottobre 2015. In Lombardia la normativa di riferimento è contenuta nel D.g.r. 23 dicembre 2015 - n. X/4676 Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato.

Chi può accedere a questa opportunità?

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), alla stipula del contratto, regolarmente iscritti ad un percorso di studi universitario.

Quali soggetti possono proporre le assunzioni?

Le offerte di assunzione possono provenire da imprese appartenenti a tutti i settori produttivi, in possesso delle capacità strutturali, tecniche e formative così come disposto all’art. 3 del Decreto Interministeriale, che sottoscrivano con l’Ateneo un Protocollo di intesa.

I contenuti e la durata della formazione all’interno del contratto sono stabiliti nel Piano Formativo Individuale sulla base della stipula di un Protocollo d’intesa tra impresa e università.
Nell’Apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio è prevista una quota oraria di formazione esterna in Università e una quota oraria di formazione interna in Azienda. La formazione esterna non può essere superiore al 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste per i CFU di ciascun insegnamento.
La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
La durata del contratto va da minimo 6 mesi al massimo della durata del percorso di studi.
Al conseguimento del titolo, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il giovane apprendista è seguito da un Tutor formativo incaricato dall’Università (un/una docente del Corso di Studio) e da un Tutor aziendale incaricato dal datore di lavoro.
Il Tutor formativo, di concerto con il Tutor aziendale, elabora il Piano Formativo Individuale, garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell’apprendista e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale contenute nel Dossier individuale.
Il Tutor aziendale gestisce l'accoglienza e l'inserimento dell’apprendista in azienda, pianifica e accompagna i percorsi di apprendimento, socializzazione e integrazione lavorativa del giovane.

Quali vantaggi per i giovani, dall’Apprendistato di III livello?

Il giovane apprendista ha la possibilità di accedere al mercato del lavoro con un regolare contratto  di lavoro, sviluppa competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale, consegue un titolo di studio di alta formazione, anticipa i tempi di ingresso nel mercato del lavoro.
Gode, peraltro,  delle tutele del lavoratore subordinato, maturando i contributi pensionistici.

 

Quali vantaggi per le imprese?

Le imprese che assumono apprendisti di III livello possono beneficiare di: sgravi contributivi, fiscali e retributivi, incentivi economici. L’impresa,  inoltre, ha i seguenti vantaggi: a) co-progettare il percorso formativo dell’apprendista in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze, b)inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e di far crescere la produttività del lavoro.

Per le aziende

è possibile segnalare la disponibilità all'inserimento di apprendisti compilando il presente modulo