La pensione è una prestazione economica pagata dall’ Istituto Previdenziale al lavoratore che raggiunge i requisiti richiesti dalla Legge.

I requisiti riguardano:

  • L’età anagrafica
  • I contributi
  • L’importo dell’assegno pensionistico (solo in alcuni casi)

Il pagamento è a carico:

  • Dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici – Cassa trattamenti pensionistici statali per il personale a tempo indeterminato o di ruolo
     
  • Della gestione privata INPS per i collaboratori ed esperti linguistici.

Per accertarsi di aver maturato i requisiti richiesti dalla legge e concordare l’iter di pensionamento si consiglia di contattare il Servizio Pensioni [email protected]

Per conoscere la propria situazione pensionistica è possibile chiedere un prospetto che riepiloghi:

  • periodi contributivi utili
  • la prima possibile data di pensionamento
  • una stima della propria pensione se mancano meno di 2 anni alla prima data ipotetica di cessazione.

Per presentare domanda:

  1. compilare il modulo richiesta posizione contributiva
  2. consegnare la domanda al Servizio Pensioni:
    - in ufficio o
    - per posta assieme a una fotocopia di un documento di identità o
    - via e-mail in formato pdf
    a [email protected]. Se la firma è autografa allegare anche la scansione di un documento di identità.

I periodi di studio e di lavoro prestato possono essere valorizzati in pensione secondo diversi istituti come:

  • ricongiunzioni gratuite o onerose
  • riscatto
  • computo gratuito
  • totalizzazione
  • cumulo.

Per attivare la prestazione è necessario presentare domanda all'INPS Gestione dipendenti pubblici con uno dei seguenti canali:

- sito INPS dall’area MyINPS, con credenziali dispositive di accesso

- telefono con il Contact Center, con credenziali dispositive di accesso

- Patronati (elenco nel sito INPS).

Per ottenere le credenziali di accesso consultare le pagine dedicate nel sito dell'INPS.

Il personale che necessita di assistenza può contattare il Servizio Pensioni [email protected] per un’analisi della propria situazione specifica, prima di presentare la domanda.

Termini

Ai fini della liquidazione di un unico e più favorevole trattamento pensionistico, esclusivamente a richiesta dei lavoratori interessati, è consentita la valutazione di eventuali precedenti servizi e/o periodi mediante gli istituti di riscatto/ del computo/ della ricongiunzione / della totalizzazione /dell’accredito del servizio di leva, etc.

L'istanza di valutazione dei servizi resi allo Stato o a enti diversi con iscrizione INPS, ammessi a computo con o senza riscatto, deve essere presentata entro i due anni antecedenti al limite di età per il collocamento a riposo, pena la decadenza (D.p.r. n. 1092/1973, Art. 147 - pdf).

Il personale è collocato in pensione d'ufficio al limite massimo di età previsto dal proprio ordinamento giuridico.
Se al limite di età non ha maturato un diritto a pensione  è mantenuto in servizio fino a raggiungere il primo tra:

  • il requisito per la pensione anticipata o
  • il requisito per la pensione di vecchiaia.

Limiti ordinamentali di età
                                                                         

Personale tecnico amministrativo e CEL: 67 anni

Professori ordinari: 70 anni

Professori associati 

  • nominati dopo l'entrata in vigore della Legge 230/2005: 70 anni
  • nominati prima dell'entrata in vigore della Legge 230/2005: 67 anni   
  • con l'opzione per il regime della Legge 230/2005: 70 anni

Ricercatori: 67 anni

 

Professori Ordinari

Sono collocati a riposo a decorrere dal 01° ottobre successivo al compimento del 70° anno di età, se nati entro il 30.09.

Professori Associati

Sono collocati a riposo a decorrere dal 01° ottobre successivo al compimento del 70° anno di età se nati entro il 30.09.:

1) I Professori Associati che abbiano optato ai sensi dell'art.1, comma 19, per lo stato giuridico della legge 230/2005 (Legge Moratti)

Opzione regime legge n. 230/2005

I Professori Associati nominati in ruolo entro il 19/11/2005 possono chiedere che venga loro applicato il limite d'età di 70 anni anziché di 67 anni.

Per presentare domanda:

  1. compilare via e-mail in formato pdf (Opzione regime legge n. 230/2005) il Modulo Opzione legge 230/2005;
  2. consegnare la domanda al Servizio Pensioni:
    - in ufficio
    - per posta assieme a una fotocopia di un documento di identità
    - per e-mail in formato pdf
    a [email protected]  Se la firma è autografa allegare anche la scansione di un documento di identità.

2) Sono collocati a riposo al compimento dei 67 anni (con decorrenza dal 01.10) tenendo conto dell'adeguamento della speranza di vita, ai sensi della Legge 22 dicembre 2011 n.214, (Manovra Monti)

 

Ricercatori Universitari a tempo indeterminato

Sono collocati a riposo a 67 anni (con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età) tenendo conto dell'adeguamento della speranza di vita, ai sensi della Legge 22 dicembre 2011 n.214 (Manovra Monti)

 

Normativa di riferimento:

Fasi

  1. il dipendente presenta le dimissioni se il pensionamento è volontario
  2. solo per il personale docente e ricercatore è necessario comunicare le dimissioni al Magnifico Rettore e al Direttore di dipartimento 
  3. il Magnifico Rettore accoglie le dimissioni del personale docente e ricercatore
  4. l'Ateneo emette il decreto di cessazione o nota di riscontro per il Personale Tecnico Amministrativo
  5. il dipendente presenta la domanda di pensione all'INPS 
  6. il dipendente firma le dichiarazioni utili alla liquidazione dell’indennità di fine servizio / Tfr

Domanda di pensione

  • solo attraverso i canali on line dell'INPS
  • preferibilmente 6 mesi prima della decorrenza della pensione
  • è consigliato chiedere l'assistenza di un Patronato (elenco nel sito INPS), che invia la domanda con proprie credenziali di accesso al portale dell'Istituto.

Maggiorazione dei servizi

Consistono in un aumento convenzionale dell’anzianità contributiva effettiva a favore di lavoratori in particolari condizioni di salute.

L'aumento dell'anzianità contributiva potrebbe permettere di:

  • agevolare il raggiungimento del diritto a pensione
  • aumentare l’importo della pensione ma solo in alcuni casi.

Lavoratori privi di vista o ipovedenti:

per ogni anno di servizio effettivo è riconosciuta una maggiorazione di 4 mesi di contribuzione figurativa
(artt. 1-2 della 
legge n. 120/1991 e art. 9 della legge n. 113/1985).
Per presentare la domanda dei benefici è disponibile il Modulo Istanza di attribuzione della maggiorazione
.

Lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o sia invalidità ascritta fino alla IV categoria della tabella A allegata al Dpr n. 834/81:
per ogni anno di servizio effettivo è riconosciuta una maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa per un massimo di 5 anni (art. 80, comma 3, della 
legge n. 388/2000).

Per presentare la domanda dei benefici è disponibile l'apposito modulo.

 

Se le proprie condizioni di salute non permettono più di lavorare può essere chiesta la dispensa dal servizio e la pensione di inabilità.

Il collocamento in pensione avviene dopo le verifiche sanitarie di apposite commissioni che attestano, in base al tipo di infermità, l’inabilità assoluta e permanente:

  • a proficuo lavoro
  • a qualsiasi attività lavorativa.

Le verifiche sanitarie sono attivabili dal dipendente compilando il modulo di richiesta di inabilità al lavoro.

Alla domanda allegare:

  • il certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell’infermità (modulo per la concessione della pensione di inabilità)
  • cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (allegato eventuale).

Prima di presentare qualsiasi richiesta contattare il Servizio Pensioni  [email protected] per la gestione della pratica nel rispetto della privacy (informativa https://www.unibg.it/privacy-e-protezione-dei-dati-personali).