L’articolo 23 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha imposto un limite al trattamento economico di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche.
L’art. 1, co. 68, della l. n. 234/2021 ha previsto che, dall’anno 2022, il tetto di cui sopra sia soggetto a rideterminazione sulla base della percentuale dell’adeguamento annuale degli emolumenti del personale non contrattualizzato, stabilita, con apposito D.P.C.M., sulla scorta degli incrementi medi conseguiti dai lavoratori pubblici contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT.
Pertanto, a far data dal 01/01/2024, il limite retributivo al trattamento economico dei dipendenti pubblici è stabilito nella maggior somma di euro 255.127,83 annui lordi.
Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. del 23 marzo 2012, il personale strutturato, che, in aggiunta al trattamento economico erogato dall’Ateneo, sia destinatario di compensi ulteriori per incarichi, cariche, consulenze e/o collaborazioni, comunque denominati, erogati da altre Pubbliche Amministrazioni, è tenuto a inviare, entro il 30 novembre di ciascun anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ricognitiva degli incarichi in atto.