Alla cessazione del rapporto di lavoro i dipendenti pubblici conseguono una indennità “una tantum” denominata genericamente indennità di fine rapporto e disciplinata in modo differente a seconda che consista in un trattamento di fine servizio (TFS) oppure in un trattamento di fine rapporto (TFR). 

Il TFS disciplinato dal DPR 23/12/1973 n. 1032 denominato indennità di buonuscita riguarda:

  • personale tecnico amministrativo, dirigente - cel assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000
  • personale docente e ricercatore (dipendenti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art.3, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165)
  • ricercatori a tempo determinato.

Il TFR disciplinato dal Codice Civile art. 2120 riguarda:

  • personale tecnico amministrativo, dirigente – cel assunti a tempo indeterminato dal 01/01/2001
  • personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato.

Diritto all'indennità

La buonuscita spetta al dipendente iscritto per almeno un anno all'INPS Gestione dipendenti pubblici.

Iter di liquidazione 

La liquidazione della buonuscita avviene:

  • alla cessazione definitiva dal servizio
  • in caso di passaggio ad altro Ente solo se l'iscrizione alla gestione pubblica INPS si interrompe per almeno un giorno.
  • Per ottenere la prestazione NON occorre presentare alcuna istanza ma d’ufficio l’INPS corrisponderà in base ai dati comunicati dall’Ateneo quanto spetta.

Spetta anche ai superstiti dell'avente diritto.

E’ opportuno comunicare al servizio pensioni [email protected]

  • se inizierai una nuova attività lavorativa
  • se sei iscritto ad un fondo pensione complementare

Per presentare la dichiarazione compila il modulo (pdf) 'DICHIARAZIONE ai fini della liquidazione del TFS/TFR' allegato in fondo a questo paragrafo e consegnalo al Servizio Pensioni:
- in ufficio o
- per posta assieme a una fotocopia di un documento di identità o
- via e-mail in formato pdf a
[email protected]. Se la firma è autografa allega anche la scansione di un documento di identità.

TFS TFR - comunicazione proprio IBAN all'INPS pe la liquidazione

Nuova modalità di inserimento e di modifica dell’IBAN per i trattamenti di fine servizio e i trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) da parte del cittadino attraverso il servizio online “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI)

  • Messaggio INPS n.773 del 16/02/2022 (allegato in fondo a questo paragrafo)
  • SUGI_ Manuale utente (allegato in fondo a questo paragrafo)

Importo della buonuscita

L’importo del TFS si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua lorda (per i docenti e i ricercatori l’Indennità integrativa speciale è utile per un importo pari al 60% del suo valore) – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione del servizio per il numero di anni utili ai fini del calcolo.

 Si considera anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata. (art.18 co.1 TU). Le quote di contribuzione versate per i periodi trascurati non vengono restituite, mentre non viene richiesta contribuzione per la eventuale frazione superiore a sei mesi.

Nell'anzianità complessiva in anni si sommano:

  • i periodi di servizio in Ateneo con iscrizione alla gestione pubblica INPS
  • i periodi di servizio in altri Enti pubblici con iscrizione alla gestione pubblica INPS
  • i periodi riscattati.

Per aumentare l'importo della buonuscita si possono riscattare periodi di studio o lavoro se:

  • il periodo può essere riconosciuto in pensione (informativa in Ricongiunzione, riscatto e computo in pensione)
  • per lo stesso periodo non si è ricevuto il TFR o altra indennità di fine servizio.

Per presentare domanda compila il modulo (pdf) 'Istanza riscatto ai fini TFS / TFR' allegato in fondo al paragrafo e consegnalo al Servizio Pensioni:

  • in ufficio
  • per posta assieme a una fotocopia di un documento di identità
  • per e-mail in formato pdf a [email protected]. Se la firma è autografa allega anche la scansione di un documento di identità.

L'INPS comunicherà con un provvedimento:

  • l'onere da pagare
  • le modalità per accettare o rinunciare al riscatto.

Diritto al TFR

Si consegue alla risoluzione del contratto di lavoro durato almeno 15 giorni consecutivi in un mese.

L'indennità è erogata:

  • dall'INPS Gestione dipendenti pubblici al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato iscritto al fondo stesso
  • dall'Ateneo al personale a tempo determinato iscritto alla gestione privata INPS e ai collaboratori ed esperti linguistici.

Spetta anche ai superstiti dell'avente diritto.

Iter di liquidazione INPS 

La liquidazione avviene:

  • alla cessazione definitiva dal servizio
  • in caso di passaggio ad altro Ente solo se l'iscrizione alla gestione pubblica INPS si interrompe per almeno un giorno.

E' opportuno comunicare al Servizio Pensioni:

  • se inizierai una nuova attività lavorativa
  • se sei iscritto ad un fondo pensione complementare

Per presentare la dichiarazione compila il modulo 'Dichiarazione ai fini del TFR e TFS' (pdf) (allegato in fondo al paragrafo) e consegnalo al Servizio Pensioni:

  • in ufficio
  • per posta assieme a una fotocopia di un documento di identità
  • via e-mail in formato pdf a [email protected]. Se la firma è autografa allega anche la scansione di un documento di identità.

Il pagamento avviene a diverse scadenze a seconda del motivo di cessazione
e non è prevista la corresponsione di anticipi.

Iter di liquidazione Ateneo

La liquidazione avviene d'ufficio alla cessazione definitiva dal servizio in favore di

  • personale a tempo determinato iscritto alla gestione privata INPS
  • collaboratori ed esperti linguistici.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Stipendi.

Importo del Trattamento di fine rapporto

L’importo del TFR è dato dalla moltiplicazione dell’aliquota fissa del 6,91% con il montante contributivo dell’Ateneo versato (e dall’Inps rivalutato) sulle retribuzioni liquidate.

L'importo è proporzionale alla somma delle quote della retribuzione annua utile accantonate durante tutta la carriera.
Ogni anno le quote accantonate nei periodi precedenti vengono rivalutate fino alla cessazione.

Quota = retribuzione annua: 13,5.

La rivalutazione delle quote accantonate avviene su base composta ad un tasso fisso di 1,5% più il 75% del tasso di inflazione.

L'anzianità utile:

  • è pari alla somma degli anni di servizio
  • Il personale in regime TFR che alla data di entrata in vigore del d.p.c.m. 20 dicembre 1999 era in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato può chiedere il riscatto di periodi di servizio a tempo determinato, svolto prima del 30 maggio 2000, che non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. (Circolare INPS n.43 del 21/03/2013)
  • non è possibile aumentarla con il riscatto di altri periodi
  • la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni è arrotondata al mese intero.

Modalità di pagamento

In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 01 gennaio 2014 e con riferimento ai:

Dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (comma 484 dell’articolo 1 della Legge 147/2013):

  • In un'unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
  • In due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 e la seconda è pari al rimanente)
  • In tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Dipendenti che maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

Per i dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (comma 7 dell’art.12 del decreto legge n.78/2010):

  • In un'unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
  • In due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è paria 90.000 e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
  • In tre rate annuali se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

 

I TEMPI DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997 n.79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n.140 e s.m.i.)

Il pagamento deve avvenire:

  • Entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso
  • Dopo 12 mesi, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata
  • Dopo 24 mesi in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc)

Per quanti accedono al trattamento con il c.d. canale alla quota “100” e “102” e “103” la norma prevede che la prima (o unica) rata verrà erogata al momento in cui il dipendente avrebbe percepito l’indennità se fosse cessato con l’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia.

  • Il DL 4/2019 all’articolo 23, comma 1 afferma che: “Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, conseguono il diritto alla decorrenza dell’’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto degli adeguamenti di cui al comma 12 del medesimo articolo 24, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. “
  • Circolare INPS numero 38 del 08 marzo 2022 (allegata in fondo al paragrafo)
  • Circolare INPS numero 39 del 27 febbraio 2024 (allegata in fondo al paragrafo)

TASSAZIONE

Come è tassato il TFS?

L’indennità di buonuscita beneficia di una tassazione agevolata. Infatti, per la determinazione sia dell’aliquota imposta che della base imponibile, l’importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04%. Questa percentuale deriva dal rapporto tra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva (2,5/9,6 = 26,04%) calcolata sulla retribuzione utile, finalizzata ad alimentare il fondo di previdenza ex Enpas, al quale è affidata la gestione del sistema.

Come è tassato il TFR?

Sul reddito di riferimento dev’essere calcolata l’imposta lorda utilizzando i normali scaglioni di reddito cui è soggetta la retribuzione. Una volta ottenuta l’imposta lorda il calcolo per ottenere l’aliquota media per l’intero periodo di maturazione del TFR è: [(Imposta lorda / Reddito di riferimento) * 100].

 

Nuova tassazione del TFS/TFR

L’art.24 del DL 4/2019 convertito con Legge numero 26/2019 ha ridotto dal 01 gennaio 2019 l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovute sull’indennità di fine servizio e sugli altri trattamenti concessi a favore dei dipendenti pubblici per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità.

La circolare INPS numero 90/2020 (allegata in fondo al paragrafo) prevede che l’aliquota di tassazione delle prestazioni in regime di TFS/TFR è ulteriormente ridotta del:

  • 1,5% per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 3% per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 4,5% per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 6% per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 7,5% per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La riduzione della tassazione si applica sull’imponibile del trattamento di fine servizio di importo non superiore a 50.000 euro. La riduzione interessa anche i TFS eccedenti un imponibile complessivo di 50.000 euro; in tal caso lo sconto si applica sulla parte imponibile sino a 50.000 euro.

L'INPS NON invierà alcun prospetto riassuntivo della liquidazione ma se crede potrà verificare quanto operato dall’Istituto accedendo alla pagina personale raggiungibile con le proprie credenziali (SPID INPS) Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati. Dopo l’accesso nella Cartella Personale potrà trovare (Consultazione Pratiche) il prospetto del calcolo. Sara disponibile solo al pagamento della I (o unica) rata della prestazione.

Si informa che la Legge di Bilancio - anno 2025 (Legge n.207 del 30.12.2024 pubblicata nella G.U.n.305 del 31 dicembre 2024) ha introdotto molteplici novità in tema di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici nonché di contribuzione pensionistica.

Di seguito gli elementi introdotti:

  • Con decorrenza dal 01.01.2025 il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti dello Stato che hanno acquisito già un diritto a pensione anticipata (sino al 2024 l'età anagrafica era pari a 65 anni) è elevato il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni);
  • Contestualmente viene abrogata dalla medesima data la facoltà da parte delle Amministrazioni Pubbliche di risolvere il rapporto di lavoro (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro), in via anticipata rispetto al limite ordinamentale, con il personale che abbia raggiunto, il diritto a pensione anticipata,
  • Possibilità di scelta per chi ha maturato "quota 103" e chi ha raggiunto i requisiti per la pensione ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) di restare al lavoro optando per la destinazione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico pari all'8,80% (Ritenuta Conto Tesoro in busta paga) che nel 2025 verrà defiscalizzata;
  • Viene introdotta la facoltà, per i dipendenti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme di previdenza complementare, ai fini del raggiungimento dei seguenti importi soglia, ossia pari a 1 o 3 volte l'assegno sociale, previsti per la pensione liquidata con il sistema contributivo.

Circolari INPS anno 2025

  •  D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";
  •  Legge 29 aprile 1976 n.177, recante "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza";
  •  Legge 07 febbraio 1979 n.29 recante “Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali”;
  •  Legge 11 luglio 1980 n.312 recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato";
  •  Legge 25 marzo 1983 n.79, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione";
  •  D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.503, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  •  Legge 24 dicembre 1993 n.537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
  •  Legge 23 dicembre 1994 n.724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
  •  Legge 8 agosto 1995 n.335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
  •  Legge 27 dicembre 1997 n.449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
  •  Legge 23 agosto 2004 n.243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”;
  •  Legge 24 dicembre 2007, n.247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";
  •  Legge 30 luglio 2010 n.122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica";
  • Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n.67, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art.1 della legge 04 novembre 2010.n.183;
  • Legge 15 luglio 2011 n.111 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6  luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
  • Legge 22 dicembre 2011 n.214, denominata “Riforma pensionistica Monti / Fornero”, ( Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") 
  •  Legge 24 dicembre 2012, n° 228 c.d. "Legge di Stabilità 2013", coi commi da 231 a 248, dispone diverse novità in materia pensionistica in relazione alle regole sul cumulo dei periodi assicurativi, alla salvaguardia pensionistica e alla rivalutazione delle pensioni.
  • Legge 27 dicembre 2013, n.147 c.d. “Legge di Stabilità 2014”, con l’art.1, commi 484 e 485, ha introdotto nuove norme in tema di pagamento dei Trattamenti di fine servizio e dei Trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici;
  •  Legge 23 dicembre 2014, n° 190, c.d. "Legge di Stabilità 2015", art .1, commi da 707 a 709, 
  •  Legge 28 dicembre 2015, n° 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, c.d. Legge di Stabilità 2016”;
  •  Legge 11 dicembre 2016, n.232, c.d. “Legge di stabilità 2017 ”Disposizioni per la   formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
  •  Legge 27 dicembre 2017, n.205 c.d. Legge di Bilancio 2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
  •  Legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. “Legge di Bilancio 2019”
  •  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 c.d. Legge di Bilancio 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 c.d. Legge di Bilancio 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 c.d. Legge di Bilancio 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
  • Legge 29 dicembre 2022 n.197 c.d. Legge di Bilancio 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025”;
  • Legge 30 dicembre 2023 n.213 c.d. Legge di Bilancio 2024 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026”;