Gli scaglioni di reddito in vigore dal 01/01/2024 sui quali vengono applicate le aliquote sono i seguenti:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilato- art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR

Sono previste le seguenti detrazioni:

  • Fino a 15.000 euro: 1.955 euro (non inferiore a 690 € o 1.380 € per tempo determinato);
  • Tra 15.000 euro e 28.000 euro: 1.910 + 1.190 * (28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000);
  • Tra 28.000 euro e 50.000 euro: 1910 * (50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000);
  • Oltre i 50.000 non si ha diritto ad alcuna detrazione.

Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 a 35.000 euro. 

La Legge di Bilancio 2025 (L.30 dicembre 2024 n.207) ha introdotto le seguenti nuove misure:

- Per i redditi complessivi fino a 20.000 euro - Art.1 c.4 viene introdotto un taglio del cuneo fiscale come di seguito precisato:

  • 7,1% dell'imponibile fiscale da lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro;
  • 5,3% dell'imponibile fiscale da lavoro dipendente superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8% dell'imponibile fiscale da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro.

- Per i redditi complessivi superiori a 20.000 euro e non a 40.000 euro - Art. 1 c.6 è stata introdotta un'ulteriore detrazione d'imposta determinata come segue:

  • 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Rinuncia alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente (art. 13 TUIR)
I dipendenti interessati possono rinunciare alla detrazione nel caso fruiscano di ulteriori redditi, compilando il modulo di rinuncia.

Detrazioni per familiari a carico (art.12 TUIR)
Con decorrenza 01/03/2022 le detrazioni per figli a carico spettano solo per i figli di età superiore ai 21 anni e fino a 30 anni, in quanto le detrazioni per figli di età inferiore ai 21 anni vengono riassorbite dall’Assegno Unico Universale (AUU).

I dipendenti interessati possono richiedere le detrazioni per familiari a carico, compilando l'apposito modulo.

A decorrere dal 01/01/2022, viene corrisposto il Trattamento Integrativo per un importo annuo pari a 1.200,00 a tutti coloro che sono in possesso di un reddito da lavoro dipendente annuo non superiore a 15.000,00 euro (importo modificato dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234).

È inoltre possibile richiedere la corresponsione in sede di dichiarazione dei redditi del Trattamento Integrativo se si è titolari di un reddito da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (ad esempio detrazioni per lavoro dipendente o detrazioni per carichi di famiglia) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

In questo ultimo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suddette e l’imposta lorda. L’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 del DL n. 3/2020 è invece abrogata.