Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l’Istituto ha fornito istruzioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie.

Circolare numero 21 del 25-01-2024

In particolare, la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva. In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo.

In via preliminare si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1°gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva ante 1.1.96 in Paesi della CEE o convenzionati si veda la circolare n. 21 del 29 gennaio 2001), anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo.

Per l’anno 2024 il massimale contributivo è pari ad euro 119.560,00.

Le domande di disapplicazione in oggetto devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’Inps (cfr. il messaggio n. 4485/2020), aggiornato sulla base del mutato quadro normativo.

Accesso al servizio