Per il Docente: proporre nuovi Accordi internazionali

Uno dei principali obiettivi dell’Università degli studi di Bergamo è quello di promuovere e intensificare i rapporti di collaborazione culturale e scientifica  con università europee ed extra-europee per uno sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca per favorire il processo di internazionalizzazione dell’ateneo e sostenere la mobilità, in uscita e in ingresso, della comunità universitaria.

L'Accordo Interistituzionale è siglato tra due Istituzioni europee o extra-europee (a seconda del tipo di accordo) e stabilisce, secondo criteri di reciprocità, le attività di mobilità da realizzare specificando il numero massimo di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo coinvolto, gli ambiti disciplinari, i cicli di studio e la durata della mobilità, nonché le condizioni in materia di assicurazione e di spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

L’attivazione di un accordo può essere proposta facilmente dal personale docente e ricercatore.

I docenti e i ricercatori interessati a promuovere un accordo devono valutare accuratamente la compatibilità didattica, al fine di garantire agli studenti l'ammissibilità ai corsi di studio e il pieno riconoscimento delle attività formative svolte al rientro.

Raccolte le informazioni necessarie descritte nel Vademecum, è possibile compilare l’apposito Form.

Le tipologie di scambio previste per la mobilità di docenti, ricercatori e studenti sono:

Gli accordi Erasmus (siglati quindi con Università europee) prevedono uno scambio di studenti in entrata e in uscita, a partire da una specifica area scientifico-disciplinare (Area ISCED). Al contempo, uno scambio internazionale include anche la mobilità di docenti e ricercatori, secondo le quote stabilite all’atto di redazione dell’accordo.

Requisiti minimi per poter attivare un accordo Erasmus+ sono:

  • l’individuazione dei corsi di studio prescelti e delle aree scientifico-disciplinari;
  • la compatibilità dei requisiti linguistici in base alle discipline di ricerca e/o di insegnamento inserite nell’accordo;
  • il numero massimo (in entrata e in uscita) di studenti e di docenti da coinvolgere;
  • la definizione dei crediti minimi da conseguire all’estero (si tenga presente che il numero massimo di crediti per semestre è 30 cfu) pienamente compatibili con i rispettivi piani di studio dell’Università di partenza);
  • l’assenza di oneri economici.

Esattamente come gli Accordi Erasmus, anche gli accordi siglati con Università extra-UE prevedono uno scambio di studenti in entrata e in uscita, a partire da una specifica area scientifico-disciplinare. Lo scambio include anche la mobilità di docenti e ricercatori, secondo le quote stabilite all’atto di redazione dell’accordo.

Si procederà alla negoziazione di un accordo quadro di collaborazione didattico- scientifica e culturale a seconda della conformità dei testi alle normative e ai regolamenti vigenti nel caso di proposte provenienti da università estere (es. MoU- Memorandum of Understanding; accordi quadri ecc)  e/o  direttamente all’ Accordo Attuativo di scambio (Exchange Agreement), che rende efficace e definitiva la proposta di collaborazione istituzionale.

Requisiti minimi per poter attivare un accordo internazionale sono:

  • l’individuazione dei corsi di studio prescelti e delle aree scientifico-disciplinari;
  • la compatibilità dei requisiti linguistici in base alle discipline di ricerca e/o di insegnamento inserite nell’accordo;
  • il numero massimo (in entrata e in uscita) di studenti e di docenti da coinvolgere;
  • la definizione dei crediti minimi da conseguire all’estero (si tenga presente che il numero massimo di crediti per semestre è 30 cfu) pienamente compatibili con i rispettivi piani di studio dell’Università di partenza);
  • l’assenza di oneri economici.

In via ulteriore, quando la relazione e la collaborazione tra le due  istituzioni è consolidata nel tempo e i piani di studio dell’Università di partenza e dell’Università internazionale di arrivo siano pienamente compatibili, è possibile siglare accordi per doppi titoli, affinché gli studenti vedano riconosciuto il loro titolo di studio in entrambi gli Stati sede delle Istituzioni coinvolte (europee o extra-UE).

La ‘piena compatibilità’ è verificata quando le aree degli insegnamenti proposti dai Dipartimenti coinvolti siano ‘sovrapponibili’, e garantisca continuità nell’apprendimento. Dovrà inoltre essere condiviso, un progetto didattico coerente e comune tra le  Università coinvolte.

In questo caso, l’accordo è siglato in due fasi:

  1. dapprima si predispone un Accordo quadro di collaborazione (MoU) tra le due istituzioni coinvolte;
  2.  poi si elabora un progetto didattico dettagliato (Accordo Attuativo specifico) dopo aver ottenuto, dal docente proponete, il parere favorevole sottoposto al Consiglio di corso di Studio a cui è rivolto il programma di Doppio Titolo.