Le forme di sostegno possono essere di tre tipologie:

  1. Borse finanziate dall’Ateneo, dal MUR ovvero da altri enti o istituzioni finanziatrici senza vincoli in ordine all’oggetto della ricerca.
  2. Borse finanziate da enti esterni, vincolate all’esecuzione di uno specifico tema di ricerca. Gli assegnatari di dette posizioni sono tenuti allo svolgimento dell'attività di ricerca indicata.
  3. Contratti di apprendistato di alta formazione, da stipularsi direttamente con il soggetto finanziatore, assicurati da enti esterni convenzionati. Tali posizioni sono riservate ai candidati vincitori e ritenuti idonei al progetto vincolante, di età non superiore ai 29 anni alla data di assunzione da parte dell'azienda.

L'ammontare della borsa di dottorato dal XXXVIII ciclo è di € 19.021,08 al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. 

La borsa di dottorato non è compatibile con l'assegno di ricerca, in tal caso gli interessati all’atto dell’immatricolazione devono scegliere se:

  • mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato;
  • rinunciare all'assegno e mantenere la borsa.

In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile. Nel caso in cui si opti per l'assegno di ricerca, questo verrà erogato sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo.

L’importo della borsa di dottorato è maggiorato nella misura massima del 50% per periodi di effettiva permanenza all’estero, di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio docenti a svolgere la propria attività all’estero. Tale periodo può essere esteso fino ad un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021.

 

Tutti i dottorandi sono tenuti a corrispondere, all’atto dell’immatricolazione:

- € 140,00 (tassa regionale per il diritto allo studio salvo adeguamento da parte di Regione Lombardia) 

- € 16,00 (imposta di bollo assolta in modo virtuale).

I dottorandi risultati beneficiari della borsa di studio sono tenuti a corrispondere il primo anno un contributo fisso di € 1.000,00.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione per ciascuno degli anni successivi, qualora ammesso, il dottorando è tenuto a versare unicamente la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale secondo il valore vigente.
 

La borsa di dottorato, indipendentemente dal suo importo e indipendentemente da quanto indicato sui criteri dei vari modelli di dichiarazione, è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Per quanto riguarda l'obbligo della presentazione della dichiarazione, il contribuente che ha come unico reddito la borsa di dottorato non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, in quanto ha solo redditi esenti.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 

L'aliquota complessiva, pari al 35,03%, è 2/3 a carico dell'amministrazione e 1/3 a carico del borsista. I contributi sono trattenuti automaticamente dalla rata e versati dall'Università direttamente all'INPS competente.